INPS messaggio n.5002/2014, a partire dal 1° gennaio 1998, il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi agricoli ultra 65enni, già pensionati presso le gestioni INPS, può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà.
Ai sensi di questa disposizione il supplemento di pensione erogato ai lavoratori per i quali la pensione è liquidata , in tutto o in parte, con il sistema retributivo è corrispondentemente ridotto alla metà.
Dal 1° gennaio 2003 tale beneficio è disponibile anche ai pensionati ex INPDAI.
Esonero contributivo giovani imprenditori.
Si ricorda, con la circolare EPACA n°26/2017, che la legge di bilancio 2017 ha disposto l'esonero dal versamento dei contributi per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e il contributo addizionale per i "nuovi" coltivatori diretti titolari di azienda e IAP, con età inferiore ai 40 anni.
Per coloro che saranno ammessi al beneficio, l'esonero è quantificato nella misura seguente:
- Esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività
- Esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi;
- Esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.
L'esonero in oggetto verrà riconosciuto, dietro presentazione di apposita domanda, ai coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali:
- che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017;
- che non abbiano compiuto quaranta anni di età alla data di inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.
Possono inoltre, essere ammessi al beneficio i CD e IAP:
- che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
- che non abbiano compiuto quaranta anni di età alla data di inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.